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Ven, Apr
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Biometano, regolamentazione nelle imposte dirette

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Biometano sempre più protagonista, soprattutto dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che ne incentiva la produzione per l’utilizzo nei trasporti.

Anche Oil&nonoil, la fiera della distribuzione carburanti, gli ha dedicato uno spazio importante con un convegno dedicato, durante il quale sono stati affrontati aspetti fiscali di grande rilevanza, legati al reddito ottenuto dalla produzione di biometano in ambito agricolo e alla relativa tassazione.

Ricordiamo che il decreto prevede un sistema di obblighi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati nei trasporti, basato sullo strumento del Certificato di Immissione in Consumo (CIC) ed è destinato ad incentivare gli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio tra il 2018 e il 2022.

Ce ne parla l’avvocato Bonaventura Sorrentino dello Studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma, specializzato in problematiche legate al settore energetico e petrolifero, intervenuto all’incontro insieme alla collega e socia avvocato Emanuela Pasca.

Nel nostro intervento al seminario sull’uso del biometano nei trasporti, tenutosi a Verona nell’ambito della manifestazione Oil&nonoil 2018, abbiamo introdotto l’argomento con una dichiarazione di Sergio Marchionne, inserita nella sua lectio magistralis del 2017 all’Università di Trento, quando gli fu conferita la laurea honoris causa in ingegneria meccatronica, laddove asseriva che: “ci troviamo alle soglie della più grande rivoluzione nel mondo dei trasporti, almeno da quando l’automobile ha sostituito cavalli e carrozze… siamo di fronte a forze di innovazione, anche dirompenti, che stanno scardinando gli abituali paradigmi… ho vissuto a sufficienza per sapere che aveva ragione il premio Nobel per la fisica Niels Bohr quando disse che fare previsioni è molto difficile, specialmente se si tratta del futuro… quello che posso fare, disse, è condividere con voi alcune riflessioni sui fattori che avranno un ruolo decisivo”.

Riteniamo tale asserzione indicativa non solo della rilevanza della tematica, ma ancor più della complessità della sua regolamentazione e delle procedure che accompagnano le diverse fasi di produzione e distribuzione, con specifico riferimento alle regole contrattuali ed a quelle di natura tributaria.

Le considerazioni di seguito riportate si limitano alla corretta interpretazione delle norme di riferimento ed alla esposizione delle problematiche esegetiche che accompagnano talune di esse, a tutt’oggi oggetto di disamina da parte degli organismi istituzionali.

 

UNA CORRETTA REGOLAMENTAZIONE FISCALE

È di tutta evidenza l’importanza di una corretta regolamentazione fiscale nei diversi passaggi ed usi del prodotto, considerata l’incidenza in termini economici e finanziari, in capo ai produttori, delle modalità di tassazione. 

Sostanzialmente una regolamentazione fiscale equilibrata, coerente, incentivante, di immediata interpretazione ha un ruolo decisivo nella produzione e commercializzazione del biometano.

 

CONSIDERAZIONI DI PREMESSA

Il decreto del 2 marzo 2018, all’articolo 5, con riferimento alle “Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti”, prevede espressamente che al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo richiamato. A tal fine il produttore è tenuto a trasmettere mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. D’altro canto i CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori per poter godere di tale diritto devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.

Con riferimento agli obblighi procedurali, la norma richiamata stabilisce che il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d’uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione. 

Il contratto di fornitura standard indica:

a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;

b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;

c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Chiaramente il produttore di biometano ha l’obbligo di fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni. 

Così come il titolare dell’impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l’obbligo di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese. 

La norma richiamata detta i criteri di quantificazione del biometano di cui tener conto per il calcolo dei CIC, stabilendo che il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, eventualmente ridotta a seguito dei controlli.

Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE. Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative.

Il GSE effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto o distribuzione a cui l’impianto di distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell’impianto di distribuzione a mezzo veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas naturale, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. 

A tal fine, per il biometano vengono considerati i valori di riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore definiti nell’Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

 

REGOLAMENTAZIONE FISCALE

Il disposto dell’articolo 1, comma 423, della legge finanziaria n. 266/2005, secondo cui la produzione e la cessione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. 

Con riferimento al termine “agroforestale” si può fare ancora riferimento a quanto precisato dalla circolare 32/2009 dell’Agenzia delle Entrate, laddove viene chiarito che:

  • per fonti rinnovabili agroforestali: si intendono le biomasse, ovvero la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura;
  • per carburanti derivanti da produzioni vegetali: si intendono prodotti quali il bioetanolo, il biodiesel, il biogas carburante ed altri carburanti simili (dlgs 30 maggio 2005, n. 128, allegato 1, art. 2, comma 2); in particolare il biogas carburante è gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga al gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna.
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