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Mer, Apr
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Fondo di garanzia per le vittime della strada

Sicurezza
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Cosa succede a chi rimane coinvolto in uno scontro con un mezzo non assicurato (in Italia sono circa 4 milioni)? E se l’auto incidentata è rubata (in Italia sono oltre 120mila all’anno)?

Un modo per essere adeguatamente risarciti esiste: si può ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) e operativo dal 12 giugno 1971, il fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) con l’assistenza di un Comitato composto da rappresentanti Consap, Ministero Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Imprese di assicurazione e Consumatori.

La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, è a cura delle imprese designate da Ivass con provvedimento valido 3 anni.

L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro: dall’11 giugno 2012, ogni sinistro prevede un massimale di 5 milioni di euro per danni a persona, un milione per danni a cose.

I veicoli che causano sinistri per i quali è previsto il rimborso sono:

Veicoli o natanti non identificati, per danni alla persona (dal 24-11-2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500, in caso di danni gravi alla persona);

Veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persone o cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500 (dal 24-11-2007, i danni alle cose sono risarciti integralmente);

Veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, liquidazione danni a cura dell’impresa designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa;

Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, per danni alle persone o alle cose;

Veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo tra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni per danni alle persone o alle cose;

Veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo sia per danni alle persone o alle cose.

Tutte le informazioni sulle procedure di risarcimento sono disponibili su www.consap.it.

 

Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione;

Logo Consap• svolge servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali esprimendo una spiccata sensibilità alle problematiche dei danneggiati, unita ad una rigorosa gestione del denaro della collettività ed assicurando la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime/consumatori/utenza;

• può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni fondi e attività da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività (c.d. “in house”);

• è organizzata a somiglianza di una holding, in quanto i fondi e le attività costituiscono gestioni separate;

• è sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti.

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