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Gio, Apr
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Omicidio stradale e lesioni personali, la Camera approva la proposta di legge

Sicurezza
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La Camera dei deputati ha approvato, il 28 ottobre 2015, la proposta di legge C. 3169-A, che introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, punendo entrambi gli illeciti a titolo di colpa.

Il provvedimento, già approvato dal Senato e poi modificato nel corso dell’esame alla Camera, è di nuovo all’attenzione del Senato. Immediati i commenti delle associazioni che da anni sono impegnate nella raccolta di firme: A distanza di quattro anni dall’inizio della raccolta delle firme, le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni di Firenze e ASAPS (Associazione Amici della Polizia Stradale), esprimono grande soddisfazione per l’approvazione alla Camera della legge sull’omicidio stradale. Fortemente voluta da chi ha pagato un prezzo durissimo con la perdita dei loro cari.

Oggi il Parlamento ha sancito che il l’omicidio sulla strada non è un omicidio di serie C, e anche se la legge non farà riempire le galere di pirati della strada, sarà comunque il suggello che sulla strada la “licenza di uccidere” senza pagare il conto è abrogata.

Pensiamo che la parte più importante della legge sia quella – figlia della nostra proposta di Ergastolo della patente – che prevede la revoca della licenza di guida per periodi che vanno da 15 a 30 anni. Deve essere chiaro che la vettura se condotta in condizioni di rischio può essere un’arma micidiale.

Vediamo cosa comporta in pratica il testo approvato.

OMICIDIO STRADALE – L’omicidio stradale colposo diventa reato, con tre varianti: resta la pena già prevista oggi per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. La sanzione penale sale se chi commette il reato si trova in stato di ebbrezza (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: reclusione da 8 a 12 anni, e da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l oppure se l’incidente è stato causato da guida pericolosa (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). Previste aggravanti (guida in assenza di patente o con patente sospesa o revocata) che possono portare la pena fino a un massimo di 18 anni di reclusione. Se l’evento è conseguente ad una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

LESIONI PERSONALI – Anche qui, la norma diventa più severa. L’ipotesi di base è invariata: chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime. Le pene si inaspriscono se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Anche per le lesioni sono previste aggravanti, pena massima 7 anni.

FUGA CONDUCENTE – Se il conducente fugge aumento di pena – non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni – da un terzo a due terzi.

REVOCA PATENTE – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato a 30 anni se il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale.

RADDOPPIO PRESCRIZIONE – Raddoppio dei termini di prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (alcool e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PERIZIE COATTIVE – Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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